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Il codice Jungo - versione 22/2/09
norme comportamentali a cui attenersi
22/2/09

CODICE JUNGO

Valido dal 13/6/08; aggiornamento 22/2/09

 

Il codice Jungo raccoglie le norme di comportamento utili per la realizzazione di un sistema di imbarco universale, flessibile ed efficiente.  Esso si affida al senso di collaborazione di tutti. Si tratta per lo più di normali regole di buon senso che val la pena di esplicitare solo per maggior chiarezza e trasparenza. Quando uno junghista fosse testimone di una rilevante infrazione, è invitato caldamente a segnalarla al call-center di jungo (n.provvisorio: 0461-497983 - call center Provincia Autonoma di Trento), per consentire la correzione di comportamenti errati o anche l’esclusione del responsabile.  

Il codice può subire aggiunte e modifiche in ogni momento, conoscibili da chiunque accedendo alla pagina web. Il gestore della newsletter avrà cura di informare gli iscritti di ogni modifica.

Chi avesse proposte può farle a jungo@jungo.it.

 

 

1.      Definizioni

Jungatore - L’automobilista che imbarca;

Jungonauta – il passeggero munito sempre e comunque di licenza jungo;

Junghisti – tutti gli aderenti al sistema;

Imbarco – l’atto di costituire un equipaggio auto;

Trasbordo – il transito a piedi dello jungonauta, da uno jungatore ad un altro;

Regolamento Jungo – è il “contratto” firmato dallo junghista al momento dell’iscrizione;

Codice Jungo – l’insieme delle norme di comportamento che ‘aiutano’ Jungo. La loro infrazione viene segnalata a Jungo per i provvedimenti del caso. Esso si compone di norme prescrittive (es. i ticket, il divieto di fumo salvo accordo) e di raccomandazioni che non esauriscono i doveri di comportamento da tenere.

 

2.      Intercettazione dell’imbarco

In mancanza di punti di imbarco istituzionali, lo jungonauta ponga ogni attenzione affinchè il punto di imbarco corrisponda a una situazione stradale favorevole e adatta, in modo da consentire agli automobilisti una fermata sicura.

Lo jungatore è naturalmente tenuto a osservare scrupolosamente le norme stradali e soprattutto la massima prudenza al momento di accostare per l’imbarco.

 

3.      Incontro

Le parti per prima cosa debbono mostrarsi reciprocamente la card.  In qualsiasi momento ognuno deve prontamente corrispondere alla richiesta, anche ripetuta, di poter visionare la card e trascriverne i dati.  Lo stesso vale per le richieste di poter visionare i documenti identificativi della persona.

Ognuno, e soprattutto l’automobilista che fosse privo di card, sarà sempre disponibile a consentire il tracciamento del passaggio rilasciando ogni dato utile, come la targa dell’auto o i documenti identificativi della persona.

Tutti accetteranno cordialmente e senza manifestare il minimo segno di insofferenza, qualsiasi accorgimento e cautela dell’altra parte diretta a incrementare la propria sicurezza, come fatto normale nella logica di jungo. Ciò vale anche per eventuali nuovi imbarchi fra le stesse persone.

 

4.      Accordi sull’itinerario

Le parti devono manifestare con chiarezza e precisione le proprie esigenze di spostamento.  Una volta concordato l’itinerario comune, lo si dovrà rispettare con precisione.  Lo sbarco deve avvenire in un sito idoneo e nel modo più adatto a contemperare le esigenze delle parti, in particolare la necessità dello jungonauta di poter proseguire il viaggio con Jungo, con trasbordi sicuri e per quanto possibile ravvicinati.

 

5.      Accettazione e modifiche

Nessuno è tenuto ad offrire o accettare l’imbarco. Dal momento dell’avvenuta partenza, lo jungatore è impegnato a portare lo jungonauta fino al punto concordato. Al di là degli accordi presi, nessuno può insistere per uno sbarco in posizione insicura; lo jungonauta può farsi lasciare in qualsiasi punto intermedio, purchè sicuro.

Sono possibili deroghe per causa di forza maggiore che lo jungatore dovrà esplicitare allo jungonauta.

 

6.      Il viaggio

Il fumo e l’ascolto della radio sono consentiti purchè consentiti da ogni viaggiatore.

Ognuno è tenuto a osservare il massimo della gentilezza. A prescindere dalle norme stradali, lo jungatore non terrà comportamenti di guida tali da suscitare l’allarme di un viaggiatore.

Si faranno le soste d’uso e rientranti nella normale e ragionevole prassi di viaggio. Soste per esigenze personali dovranno essere preventivamente concordate. In mancanza di assenso si rinuncerà all’imbarco. Esigenze oggettive sopravvenute durante il viaggio (malori, urgenze, emergenze) impegnano le parti a seconda delle circostanze.

Eventuali multe sono a carico dello jungatore, salvo che esse siano determinate da una richiesta esplicita dello jungonauta.

 

7.      Accordi particolari e divieto di insistenza

Mentre le parti possono sempre prendere accordi specifici, nessuno può chiedere con insistenza un comportamento che deroghi al codice jungo o alla logica dei passaggi. L’insistenza – in particolare quella diretta a ottenere condizioni di favore -  è di per se’ un’infrazione.

 

8.      Bagagli e animali

Quando i bagagli dello jungonauta superino i 10 kg, lo jungatore può esigere una tariffa aggiunta, pari a 0.10 € al kg.

I cani sopra i 15 kg. pagano un ticket pari a quello delle persone.

 

9.      Regolazione dei rapporti

Al termine del viaggio lo jungonauta paga direttamente allo jungatore il ticket vigente. E’ sua cura munirsi preventivamente delle monete necessarie.

Ticket vigente: 0.20 € fissi + 0.10 € /km

Il ticket è dovuto distintamente da ciascun viaggiatore, a prescindere dall’età.

 

10.  Età minima

L’età minima per l’uso di Jungo, in qualità di jungonauta, è di 16 anni. Sotto tale età occorre un accompagnatore.

 

11.  Segnalazioni

In una logica di mutua solidarietà e di impegno civico, al fine di realizzare un ambiente più favorevole possibile agli imbarchi reciproci, tutti gli junghisti sono invitati a segnalare eventuali comportamenti scorretti e infrazioni al codice Jungo alla centrale (n.provvisorio: 339-2121674).  La segnalazione viene recepita da Jungo come semplice testimonianza. Jungo dispone di strumenti (tecnologici e umani) per accertare con elevato grado di probabilità l’inaffidabilità di una persona e determinare l’allontamento da Jungo.

 

12.  Collaborazione alle istruttorie di Jungo

Ognuno è invitato a dare la massima collaborazione a Jungo per consentire gli accertamenti relativi alle infrazioni jungo e a reati. Gli accertamenti di infrazioni jungo sono possibili solo nei confronti di persone iscritte.

Jungo è impegnata dare la propria massima collaborazione per il perseguimento di reati commessi da junghisti o da terzi in circostanze legate all’uso di Jungo.

 

13.  Allontamento da Jungo

Jungo ha il potere contrattuale di richiamare od escludere dal sistema chiunque esso accerti– a sua discrezione - come trasgressore.  Ogni junghista è tenuto a restituire la card a prima richiesta, sotto le sanzioni contrattuali e non, previste.

 

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